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Ing. Mauro Balestra

3 - Il caso - introduzione

Aggiornamento: 17 nov 2022

Dato che il penale è pubblico, una volta cresciuto in giudicato il caso, nulla osta alla pubblicazione dello stesso e quindi anche dei suoi relativi elaborati peritali.

Tacendone luoghi, date, protagonisti e tutto quanto rendono riconoscibile la fattispecie, la pubblicazione degli elaborati più significativi e la loro messa in discussione ai fini didattici è, a mio parere, comunque sempre possibile e utile.

Ciò malgrado, capita molto di rado di poter leggere elaborati e relative controperizie fuori dal contesto procedurale specifico, essendo rarissimi i casi in cui qualcuno pubblica i propri lavori di ricostruzione: così, al difuori delle procedure civili o penali, è praticamente inesistente il dibattito-confronto su due elaborati discordanti riferiti allo stesso caso. Credo che sia per questo che didatticamente si sia dedicata assai poca attenzione alle numerose problematiche connesse alla controperizia.


Per quanto rara che sia la pubblicazione di un proprio elaborato peritale, il farlo fa comunque onore a chi, così facendo, si mette pubblicamente in discussione. Peccato che spesso il lettore ne dà per scontata a priori l’attendibilità e, senza riflettere, legge e passa oltre. Non dovrebbe essere così. Leggere, scoprire e capire l’altrui modus operandi è qualcosa di estremamente interessante, a volte sorprendente e comunque sempre arricchente: da un lato è un’ottima possibilità per trovare qualche spunto utile a migliorare il nostro stesso modo di operare, dall’altro canto verificando quanto ti si propina si mantengono vive ed esercitate le proprie capacità critiche nella nostra materia, ginnastica mentale questa indispensabile alla lucidità peritale.


Di recente, leggendo in Internet un elaborato peritale così divenuto di pubblico dominio, è bastato un particolare per risvegliare in me un’immediata reazione di irrefrenabile necessità di approfondimento controperitale. Mi riferisco esplicitamente al documento intitolato


Ha sempre torto chi riparte dal segnale di STOP? Esempio di relazione


pubblicato da <https://www.gaetanoesposito.org> a questo link di Esposito & Partner.

Dichiarata così la fonte, a facilitazione di chi legge riproduco integralmente lo stesso PDF anche nei miei “Papers” come Blog - Relazione esempio.


Ragionandoci sopra, in quella pubblicazione ho visto un eccezionale caso scuola e per questo ritengo doveroso, e probabilmente utile anche per molti Colleghi, esternare il mio parere di merito: infatti trovo sconcertante il numero dei tantissimi che hanno letto quella pubblicazione, senza nulla eccepire. Il silenzio di questi acconsenzienti attesta che, per la massa, questo lavoro rappresenterebbe lo stato dell’arte peritale forense del momento, ovvero che questo sia un valido esempio illustrativo di una generalità peritale ormai data per scontata.

Purtroppo, la mia lettura del caso ha evidenziato ben altre risultanze che, se riferite al consenziente silenzio appena citato, palesa evidenti quanto gravi lacune nel sapere generale di chi oggi si dice specialista nell’analisi e nella ricostruzione degli incidenti stradali.


Le incongruenze sono più d’una e le considerazioni che ne derivano sono tanto fondamentali ed estese da non potersi esaurire in un solo articolo. In questo mi limito quindi ad introdurre il caso in modo di dare la possibilità a chi mi segue di rileggersi l’esposto in discussione per riconsiderarlo in proprio, sia nelle risultanze che nella procedura.

Anticipo solo quanto, prima ancora di leggere l’intero esposto, ha attratto la mia attenzione: mi è stato subito evidente che in questa soluzione qualcosa non quadrava.

Avendo dimestichezza nel soluzionare vettorialmente casi simili, mi diventa istintivo percepire che le velocità di collisione qui indicate in 50 km/h (Hyundai, viaggiante da sinistra verso destra) e in 9 km/h (Fiat Bravo, viaggiante dall’alto verso il basso) sono, nel loro rapporto reciproco, irreali: è evidente come in questo incidente lo spostamento post urto di entrambi i veicoli verso il basso, frutto quasi esclusivo della sola componente di moto verticale (FIAT), sia sproporzionata alla velocità indicata per tale veicolo in soli 9 km/h.


Inoltre, sarebbe pure al di fuori da ogni principio della fisica sostenere, come invece fatto in questo tabulato peritale, che le velocità “dopo l’urto” (C e D) possano essere identiche a quelle “prima dell’urto” (A e B).

Peritalmente questo tabulato è pertanto improponibile.

Leggiamone quindi il dettaglio considerando quali siano i valori assunti dall’operatore e quali, di fatto, siano invece i risultati:

A. Fiat – velocità d’urto (valore implementato dall’operatore)

B. Hyundai - velocità d’urto (valore implementato dall’operatore)

C. Fiat – velocità dopo l’urto (valore incongruo in quanto identico a A)

D. Hyundai - velocità dopo l’urto (valore incongruo in quanto identico a B)

E. Hyundai – valore EES (valore implementato dall’operatore)

F. Fiat – valore EES (unico risultato di calcolo)

G. k - grado di elasticità, (valore implementato dall’operatore)

H. μ - attrito nel punto d’urto, (valore implementato dall’operatore)


Mi sembra di dover concludere che in questo tabulato ben 7 parametri su 8 sono semplici valori assunti di proprio arbitrio dall’operatore e in esso implementati.

Qui, l’unico risultato da calcolo è il valore EES della Fiat (22,95 km/h - F) che, ottenuto in questo modo, a mio parere è poco affidabile e comunque inutile.

Infatti, mi suona alquanto strano che peritalmente in accompagnamento alla dicitura “Il cerchio rosso evidenzia la velocità all’urto del veicolo Fiat (9 km/h). Il cerchio blu evidenzia la velocità all’urto del veicolo Hyundai (50 km/h). La velocità all’urto calcolata per il veicolo Hyundai trova pieno riscontro con il dato rilevato dal dispositivo satellitare istallato sul veicolo” si possa produrre un tabulato di calcolo dove pressoché nulla è calcolato e dove proprio le velocità all’urto non sono affatto risultati bensì valori chiaramente implementati di mano propria dall’operatore.


Ben altro sarebbe stato produrre l’immagine schermo della conseguente simulazione (immagine seguente - documento elaborato in bozza da un mio Collega svizzero) che dimostra come in dette condizioni (presunte e assunte dall’operatore) le posizioni di stasi non sarebbero state raggiunte: di conseguenza l’ipotesi 9 e 50 km/h di fatto non può essere quella reale, come peraltro da me inizialmente subito percepito.

Da quanto abbozzato per me dal Collega, si evidenzia che questo calcolo potrebbe a considerare più collisioni secondarie e che comunque, quello della principale (immagine seguente), indica ben altre velocità post urto di quelle proposte nel documento peritale in esame, velocità queste che differiscono da quelle ante urto.

Eccovi il perché nell’articolo precedente avevo evidenziato come fosse indispensabile che il Controesperto abbia grande conoscenza della materia: questo esempio dimostra infatti come, fra le altre cose, sia necessaria sufficiente esperienza scientifica per cogliere già al primo colpo d’occhio le possibili incongruenze peritali altrui. Questo è solo possibile sapendo leggere e capire anche gli altri software scientifici, quelli con cui opera la controparte anche se, come nella fattispecie, tali soft non ti sono particolarmente familiari.

Ciò detto, premetto che quanto contestabile nel caso in esame non è affatto un problema del software scientifico usato, quanto piuttosto del suo uso fatto nello specifico.


Ci sono quindi tutte le premesse per un dovuto approfondimento ed una conseguente ampissima discussione: questa spazierà ben oltre alle sole modalità di calcolo delle velocità di collisione. Infatti, con simili presupposti sarà opportuno partire dalla documentazione ancora reperibile ma non prodotta nell’elaborato in esame e, su tale base, esaminare anche le conseguenze di detto calcolo sulla dinamica del sinistro e sulle relative possibilità di evitamento dell’incidente stesso. La discussione ci porterà a conclusioni verosimilmente alquanto dissimili di quelle che ci hanno proposto gli Autori di questa relazione peritale d’esempio.

Nei prossimi articoli saranno presentate ulteriori considerazioni di merito fino a proporre un’alternativa peritale ex-novo. In questo modo si chiarirà debitamente la dinamica di questo sinistro che, da informazioni assunte, avrebbe causato il ferimento di tre persone fra cui un minore.

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